Accertamenti, mutuo a effetto attenuante
In tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile diluisce la capacità contributiva; quindi, il capitale mutuato dovrà essere detratto dalle spese accertate, mentre, la rata di mutuo maturata e pagata dovrà essere aggiunta. Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione nell’ordinanza n. 26668/2020. La vicenda riguarda un accertamento sintetico ex articolo 38, quarto, quinto e sesto comma del dpr n. 600/1973, emesso dall’Agenzia delle entrate di Bari in base all’acquisto di un fabbricato di oltre 382 mila euro costituente un incremento patrimoniale non compatibile con i redditi dichiarati dal contribuente. Le Commissioni tributarie di merito avevano rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l’accertamento. Opponendo la decisione, lo stesso contribuente proponeva ricorso per Cassazione. Tra i motivi di ricorso, il ricorrente eccepiva che, come già sostenuto nei gradi di merito, parte delle somme utilizzate per l’acquisto dell’immobile derivavano dall’accollo di un mutuo; questa circostanza dimostrava la provenienza non reddituale di parte delle somme utilizzate per l’acquisto dell’immobile.
Il Collegio supremo ha accolto il ricorso e rinviato il giudizio, per il riesame, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.
La Cassazione ha infatti stabilito che, qualora l’ufficio finanziario abbia determinato sinteticamente il reddito in relazione agli incrementi patrimoniali, e tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il capitale mutuato dovrà essere detratto dalla spesa accertata, mentre la rata di mutuo maturata e pagata dovrà essere aggiunta ai redditi ipotizzati in questo stesso esercizio.
In conclusione i giudici di Piazza Cavour hanno rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che in diversa composizione, si adeguerà al seguente principio di diritto: «In tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicché deve essere detratto dalle spese accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati».
Il Collegio supremo ha devoluto ai giudici regionali salentini anche la quantificazione delle spese del giudizio di legittimità.
Benito Fuoco
(…) La censura è articolata con riferimento a diversi fatti oggetto della controversia, tutti relativi alla prova liberatoria che il contribuente assume di aver offerto al fine di vincere la valenza presuntiva, in termini di accertamento sintetico dell’imponibile in questione, derivante dall’incremento patrimoniale rappresentato dall’acquisto immobiliare de quo. (…)
È invece fondata la censura relativa al mutuo che il contribuente si è accollato al momento dell’acquisto del bene in questione, e alla sua rinegoziazione, circostanze fattuali che, come dedotto nel ricorso (pagg. 18 e 19 e allegati 8 e 9), il ricorrente aveva allegato già nel giudizio di merito e sulle quali la valutazione della Ctr, limitata alla presa d’atto dell’importo della rata costante di restituzione del mutuo (peraltro senza precisare se si trattasse della somma precedente o successiva alla rinegoziazione), appare insufficiente. Infatti, come questa Corte ha già rilevato (Cass. 17/07/2019, n. 19192, in motivazione, e precedenti ivi citati), «in tema di accertamento cosiddetto sintetico, la prova contraria a carico del contribuente richiesta dall’art. 38, sesto comma, del dpr n. 600 del 1973, può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto del bene (Cass. 3/12/2018, n. 31124). Va, però, precisato che qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, e il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva; ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (e imputata a reddito) il capitale mutuato, ma a essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (Cass. n. 19371/2018; Cass. n. 4797/2017; Cass. n. 24597/2010)». Pertanto, la sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Ctr in diversa composizione, che si adeguerà al seguente principio di diritto: «In tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicché deve essere detratto dalla spesa accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati», e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.(…)

